Convenzione
Art. 14
Attività indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico
In vigore dal 22 mag 1973
Attività indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico
1. Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi dall'altro Stato contraente in relazione ad attività personali, professionali o tecniche o ad altre attività indipendenti di natura similare egli può essere tassato in detto altro Stato contraente, ma soltanto in relazione a tali redditi che siano attribuibili alle sue attività in detto altro Stato contraente.
2. L'espressione "attività personali, professionali o tecniche" comprende particolarmente le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando un residente di uno Stato contraente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale trenta giorni nello anno fiscale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-14