Convenzione

Art. 14

Attività indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico

In vigore dal 22 mag 1973
Attività indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico 1. Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi dall'altro Stato contraente in relazione ad attività personali, professionali o tecniche o ad altre attività indipendenti di natura similare egli può essere tassato in detto altro Stato contraente, ma soltanto in relazione a tali redditi che siano attribuibili alle sue attività in detto altro Stato contraente. 2. L'espressione "attività personali, professionali o tecniche" comprende particolarmente le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando un residente di uno Stato contraente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale trenta giorni nello anno fiscale.
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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-14

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Attività indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico (Art. 14 Ratifica ed esecuzione, della convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo