Convenzione
Art. 21
Studenti ed apprendisti
In vigore dal 22 mag 1973
Studenti ed apprendisti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di questo altro Stato contraente.
2. Le remunerazioni che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato.
3. Le remunerazioni che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente non a tempo pieno che svolge nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato in rapporto al conseguimento della finalità non sono imponibili in detto altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-21