Convenzione
Art. 20
Professori, insegnanti e ricercatori
In vigore dal 22 mag 1973
Professori, insegnanti e ricercatori
1. I professori, gli insegnanti ed i ricercatori i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno applicabili soltanto se:
a) i professori, insegnanti o ricercatori visitano il Paese dietro invito del Governo, università od altri istituti di
insegnamento degli Stati contraenti, e
b) l'insegnamento o la ricerca siano effettuati nel pubblico interesse, e non principalmente nell'interesse privato di qualche persona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-20