Convenzione
Art. 23
Non discriminazione
In vigore dal 22 mag 1973
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. La imposizione a carico di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-23