Convenzione
Art. 26
Funzionari diplomatici e consolari
In vigore dal 22 mag 1973
Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-26