Convenzione

Art. 26

Funzionari diplomatici e consolari

In vigore dal 22 mag 1973
Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-26

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Funzionari diplomatici e consolari (Art. 26 Ratifica ed esecuzione, della convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo