Convenzione

Art. 28

Denuncia

In vigore dal 22 mag 1973
Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia: a) in Trinidad e Tobago: con riferimento ai redditi imponibili per l'anno di accertamento immediatamente successivo al 1 gennaio dell'anno in cui la notifica della cessazione è stata fatta; b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in duplice esemplare a Port of Spain il ventisei del mese di marzo millenovecentosettantuno nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo italiano Vittorio Cordero di MONTEZEMOLO Per il Governo di Trinidad e Tobago F. C. PREVATT Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-28

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