Art. 1
In vigore dal 22 mag 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-rd-1