AttoTitolo II

Art. 54

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Fintantochè nel Regno Unito sussisterà una differenza tra i prezzi ottenuti sotto il regime nazionale dei prezzi garantiti ed i prezzi di mercato risultanti dall'applicazione dei meccanismi della politica agricola comune e delle disposizioni del presente titolo, questo Stato membro è autorizzato a mantenere sovvenzioni alla produzione. 2. Il Regno Unito procura, per ciascuno dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, di abolire delle sovvenzioni non appena possibile durante il periodo di cui all', paragrafo 2. 3. Tali sovvenzioni non possono avere per effetto un aumento dei ricavi dei produttori oltre il livello che risulterebbe dall'applicazione a detti ricavi delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del trattato CEE, adotta le modalità necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo onde assicurare il buon funzionamento della politica agricola comune e segnatamente dell'organizzazione comune dei mercati.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-54

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Art. 54 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo