AttoTitolo II

Art. 53

In vigore dal 13 gen 1973
. Qualora si costati che per un prodotto la differenza tra il livello del prezzo in un nuovo Stato membro e quello del prezzo comune è minima, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2, del trattato CEE, può decidere che per il prodotto in questione il prezzo comune sia applicato nel nuovo Stato membro.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-53

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Art. 53 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo