AttoCapo 2

Art. 43

In vigore dal 13 gen 1973
. In deroga all' gli Stati membri possono mantenere per un periodo di due anni restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune, purchè tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi. Per la Danimarca e la Norvegia tale periodo è fissato in tre anni e per l'Irlanda in cinque.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-43

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Art. 43 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo