Atto›Capo 2
Art. 43
In vigore dal 13 gen 1973
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In deroga all' gli Stati membri possono mantenere per un periodo di due anni restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune, purchè tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.
Per la Danimarca e la Norvegia tale periodo è fissato in tre anni e per l'Irlanda in cinque.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-43