Atto›Capo 2
Art. 42
In vigore dal 13 gen 1973
.
Le restrizioni quantitative all'importazione e alla esportazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione. Le misure di effetto equivalente a dette restrizioni sono abolite al più tardi al 1 gennaio 1975.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-42