AttoParte QUARTACapo 1

Art. 38

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi seguenti, le disposizioni concernenti la progressiva abolizione dei dazi doganali s'applicano ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. I nuovi Stati membri conservano la facoltà di sostituire i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con un'imposta interna conforme alle disposizioni dell' del trattato CEE. Qualora un nuovo Stato membro si avvalga di tale facoltà, l'elemento eventualmente non coperto dall'imposta interna costituisce il dazio di base di cui all'. Tale elemento viene abolito negli scambi all'interno della Comunità e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli . 3. Quando la Commissione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale o dell'elemento fiscale di un tale dazio incontra gravi difficoltà in un nuovo Stato membro, essa autorizza tale Stato, su richiesta presentata prima del 1 febbraio 1973, a mantenere il dazio o l'elemento fiscale, a condizione che esso lo abolisca al più tardi al 1 gennaio 1976. La Commissione decide prima del 1 marzo 1973. L'elemento protettivo, il cui ammontare è fissato prima del 1 marzo 1973 dalla Commissione previa consultazione dello Stato interessato, costituisce il dazio di base di cui all'. Tale elemento è abolito negli scambi all'interno della Comunità e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli . 4. La Commissione può autorizzare il Regno Unito a mantenere per altri due anni i dazi doganali di carattere fiscale sui tabacchi o l'elemento fiscale di tali dazi, se al 1 gennaio 1976 non può effettuarsi la trasformazione di tali dazi in imposte interne sui tabacchi lavorati su una base armonizzata conformemente all' del trattato CEE, sia perché mancano disposizioni comunitarie in materia alla data del 1 gennaio 1975, sia perché è previsto per l'applicazione di tali disposizioni comunitarie un termine posteriore al 1 gennaio 1976. 5. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli non si applica nei nuovi Stati membri ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi. 6. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo non si applica nel Regno Unito ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo