Atto›Parte QUARTA›Capo 1
Art. 33
In vigore dal 13 gen 1973
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In nessun caso s'applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.
In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell' da parte dei nuovi Stati membri il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-33