AttoParte QUARTACapo 1

Art. 33

In vigore dal 13 gen 1973
. In nessun caso s'applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell' da parte dei nuovi Stati membri il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo