Art. 33
AttoParte QUARTACapo 1

Art. 33

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In vigore dal 13 gen 1973
. In nessun caso s'applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell' da parte dei nuovi Stati membri il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-33