Atto›Parte QUARTA›Capo 1
Art. 31
In vigore dal 13 gen 1973
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1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli è il dazio effettivamente applicato al 1 gennaio 1972.
Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli è il dazio effettivamente applicato dai nuovi Stati membri al 1 gennaio 1972.
Ai fini del presente atto per "tariffa unificata CECA" s'intende il complesso costituito dalla nomenclatura doganale e dai dazi doganali esistenti per i prodotti dell'allegato I del trattato CECA, escluso il carbone.
2. Ove dopo il 1 gennaio 1972 divengano applicabili riduzioni di dazi derivanti dall'accordo riguardante principalmente i prodotti chimici, addizionale al protocollo di Ginevra relativo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-31