AttoParte QUARTACapo 1

Art. 31

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli è il dazio effettivamente applicato al 1 gennaio 1972. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli è il dazio effettivamente applicato dai nuovi Stati membri al 1 gennaio 1972. Ai fini del presente atto per "tariffa unificata CECA" s'intende il complesso costituito dalla nomenclatura doganale e dai dazi doganali esistenti per i prodotti dell'allegato I del trattato CECA, escluso il carbone. 2. Ove dopo il 1 gennaio 1972 divengano applicabili riduzioni di dazi derivanti dall'accordo riguardante principalmente i prodotti chimici, addizionale al protocollo di Ginevra relativo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo