Atto›Parte QUARTA›Capo 1
Art. 34
In vigore dal 13 gen 1973
.
Ogni nuovo Stato membro può sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-34