Atto›Parte QUARTA›Capo 1
Art. 35
In vigore dal 13 gen 1973
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Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1 gennaio 1972 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri nonché tra i nuovi Stati membri è abolita al 1 gennaio 1973.
Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota fosse, alla data del 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata al 1 gennaio 1972 è ridotta al livello di quest'ultima al 1 gennaio 1973.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-35