Art. 53
AttoTitolo II

Art. 53

63 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. Qualora si costati che per un prodotto la differenza tra il livello del prezzo in un nuovo Stato membro e quello del prezzo comune è minima, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2, del trattato CEE, può decidere che per il prodotto in questione il prezzo comune sia applicato nel nuovo Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-53