Atto›Titolo II
Art. 57
In vigore dal 13 gen 1973
.
Nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi di cui agli , per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-57