AttoTitolo II

Art. 52

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo sono ravvicinati al livello dei prezzi comuni in sei tappe. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il ravvicinamento s'effettua ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni seguenti: a) qualora il prezzo di un prodotto in un nuovo Stato membro sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in tale Stato membro è aumentato, ad ogni ravvicinamento, successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza tra il livello del prezzo in questo nuovo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva; b) qualora il prezzo di un prodotto in uni nuovo Stato membro sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile nel nuovo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva è ridotto successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà. 3. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2, del trattato CEE, può decidere che in deroga al paragrafo 2 il prezzo di uno o più prodotti in uno o più nuovi Stati membri si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2. Tale scarto non può superare il 10 per cento dell'entità del mutamento di prezzo clic si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello di prezzo per la campagna successiva è quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna tuttavia, può decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui ai commi precedenti. 4. I prezzi comuni si applicano nei nuovi Stati membri al più tardi al 1 gennaio 1978.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-52

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