AttoTitolo II

Art. 50

In vigore dal 13 gen 1973
. Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo