Atto›Capo 3
Art. 49
In vigore dal 13 gen 1973
.
1. I protocolli da n. 8 a n. 15 allegati al presente atto non ostano ad una modificazione o sospensione dei dazi decisa in virtù dell' del trattato CEE.
2. Sono abrogati, ad eccezione del protocollo n. XVII, i protocolli allegati all'accordo per la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G allegato al trattato CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-49