Art. 49
AttoCapo 3

Art. 49

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In vigore dal 13 gen 1973
. 1. I protocolli da n. 8 a n. 15 allegati al presente atto non ostano ad una modificazione o sospensione dei dazi decisa in virtù dell' del trattato CEE. 2. Sono abrogati, ad eccezione del protocollo n. XVII, i protocolli allegati all'accordo per la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G allegato al trattato CEE.
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