Atto›Parte PRIMA
Art. 9
In vigore dal 13 gen 1973
.
1. Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunità, l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.
2. Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977.
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