AttoCapo 2

Art. 11

In vigore dal 13 gen 1973
. L', secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione: "La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito".
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-11

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