Atto›Capo 3
Art. 15
In vigore dal 13 gen 1973
.
L', paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione:
"La Commissione è composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-15