Atto›Capo 4
Art. 18
In vigore dal 13 gen 1973
.
L'articolo 32 bis, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 166, primo comma, del trattato CEE e l', primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"La Corte di giustizia è assistita da tre avvocati generali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-18