Atto›Capo 4
Art. 19
In vigore dal 13 gen 1973
.
L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 167, secondo e terzo comma, del trattato CEE e l', secondo e terzo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Ogni tre anni si procede, a un rinnovamento parziale dei giudici.
Esso riguarda alternativamente sei e cinque giudici.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente uno e due avvocati generali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-19