Art. 19
AttoCapo 4

Art. 19

47 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 167, secondo e terzo comma, del trattato CEE e l', secondo e terzo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Ogni tre anni si procede, a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sei e cinque giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente uno e due avvocati generali".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-19