Atto›Parte QUINTA
Art. 139
In vigore dal 13 gen 1973
.
1. I Parlamenti dei nuovi Stati membri sono richiesti di designare immediatamente dopo l'adesione i loro delegati all'Assemblea.
2. L'Assemblea si riunisce non più tardi di un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-139