Art. 139
AttoParte QUINTA

Art. 139

158 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. 1. I Parlamenti dei nuovi Stati membri sono richiesti di designare immediatamente dopo l'adesione i loro delegati all'Assemblea. 2. L'Assemblea si riunisce non più tardi di un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-139