AttoTitolo VII

Art. 137

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. In deroga all', l'Irlanda può adottare da sola, fino al 31 dicembre 1977, le misure necessarie in caso d'estrema urgenza. Essa notifica immediatamente tali misure alla Commissione che può decidere di sopprimerle o di modificarle. 2. Questa disposizione non è applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-137

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Art. 137 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo