Atto›Titolo VII
Art. 137
In vigore dal 13 gen 1973
.
1. In deroga all', l'Irlanda può adottare da sola, fino al 31 dicembre 1977, le misure necessarie in caso d'estrema urgenza. Essa notifica immediatamente tali misure alla Commissione che può decidere di sopprimerle o di modificarle.
2. Questa disposizione non è applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-137