Atto›Titolo VI
Art. 132
In vigore dal 13 gen 1973
.
Fino al 31 dicembre 1979 la frazione del bilancio delle Comunità che rimanesse non coperta a seguito dell'applicazione degli viene sommata all'importo risultante per gli Stati membri originari dalla ripartizione effettuata a norma dell'.
L'importo totale così ottenuto viene ripartito tra gli Stati membri originari secondo le disposizioni della decisione del 21 aprile 1970.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-132