Atto›Titolo VI
Art. 130
In vigore dal 13 gen 1973
.
Le risorse proprie e i contributi finanziari nonché gli eventuali contributi di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono dovuti dai nuovi Stati membri soltanto nella misura:
- del 45,0 per cento nel 1973;
- del 56,0 per cento nel 1974;
- del 67,5 per cento nel 1975;
- del 79,5 per cento nel 1976;
- e del 92,0 per cento nel 1977.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-130