Atto›Titolo V
Art. 125
In vigore dal 13 gen 1973
.
Se le circostanze lo permettono i nuovi Stati membri attuano la liberalizzazione dei movimenti di capitali di cui agli articoli da 121 a 124 prima della scadenza dei termini previsti in tali articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-125