AttoTitolo V

Art. 122

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. L'Irlanda può differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri dà residenti in Irlanda e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti in Irlanda; b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale: - trasferimenti di capitali appartenenti a residenti in Irlanda che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; - donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all' ed effettuate da residenti in Irlanda. 2. L'Irlanda, riconoscendo che è auspicabile procedere, dal momento dell'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-122

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Art. 122 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo