Atto›Titolo V
Art. 122
In vigore dal 13 gen 1973
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1. L'Irlanda può differire:
a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri dà residenti in Irlanda e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti in Irlanda;
b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale:
- trasferimenti di capitali appartenenti a residenti in Irlanda che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;
- donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;
c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all' ed effettuate da residenti in Irlanda.
2. L'Irlanda, riconoscendo che è auspicabile procedere, dal momento dell'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine.
Storico versioni
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