Atto›Titolo IV
Art. 117
In vigore dal 13 gen 1973
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1. L'associazione dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all', paragrafo 2, prende effetto non prima del 1 febbraio 1975 su decisione del Consiglio adottata in virtù dell' del trattato CEE.
2. I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'accordo relativo agli scambi con i paesi e territori d'oltremare dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 14 dicembre 1970.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-117