AttoCapo 2

Art. 114

In vigore dal 13 gen 1973
. Le decisioni che il Consiglio deve adottare ed i pareri che il Comitato per il Fondo europeo di sviluppo deve dare nell'ambito dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 luglio 1969, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, del 29 luglio 1969, e dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia del 24 settembre 1969, sono adottati computando soltanto i voti degli Stati membri originari in conformità, secondo i casi, della ponderazione dei voti in vigore prima dell'adesione per il calcolo della maggioranza qualificata oppure delle disposizioni dell', paragrafo 3, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.
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