Atto›Capo 2
Art. 110
In vigore dal 13 gen 1973
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All'importazione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE che siano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati e dei prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica conseguente all'attuazione della politica agricola comune, che siano originari degli Stati associati di cui all', paragrafo 1, o dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all', paragrafo 3, i nuovi Stati membri applicano la regolamentazione comunitaria alle condizioni previste dal presente atto e fatte salve le seguenti disposizioni:
a) quando la regolamentazione comunitaria prevede la riscossione di dazi doganali all'importazione da paesi terzi, i nuovi Stati membri applicano, fatte salve le disposizioni dell', il regime tariffario che applicavano prima dell'adesione;
b) per quanto riguarda gli elementi protettivi diversi dai dazi doganali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina, se la necessità se ne manifesta, gli adattamenti della regolamentazione comunitaria che assicurino alle importazioni di tali prodotti condizioni analoghe a quelle esistenti prima dell'adesione.
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