AttoCapo 2

Art. 109

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. I regimi che risultano dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 luglio 1969, nonché dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia, del 24 settembre 1969, non sono applicabili nelle relazioni tra i nuovi Stati membri e gli Stati associati alla Comunità in forza degli atti summenzionati. I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 29 luglio 1969. 2. Fatte salve le disposizioni degli , i prodotti originari degli Stati associati di cui al paragrafo I restano sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione. 3. Fatte salve le disposizioni degli , i prodotti originari dei paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI del presente atto restano sottoposti, all'importazione nella Comunità, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-109

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Art. 109 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo