Atto›Capo 2
Art. 109
In vigore dal 13 gen 1973
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1. I regimi che risultano dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 luglio 1969, nonché dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia, del 24 settembre 1969, non sono applicabili nelle relazioni tra i nuovi Stati membri e gli Stati associati alla Comunità in forza degli atti summenzionati.
I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 29 luglio 1969.
2. Fatte salve le disposizioni degli , i prodotti originari degli Stati associati di cui al paragrafo I restano sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.
3. Fatte salve le disposizioni degli , i prodotti originari dei paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI del presente atto restano sottoposti, all'importazione nella Comunità, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-109