Atto›Sez. 2
Art. 107
In vigore dal 13 gen 1973
.
Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato V del presente atto s'applicano ai nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-107