Atto›Sez. 2
Art. 102
In vigore dal 13 gen 1973
.
Al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni d'esercizio della pesca in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-102