Art. 102
AttoSez. 2

Art. 102

100 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. Al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni d'esercizio della pesca in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare.
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