Atto›Sez. 2
Art. 100
In vigore dal 13 gen 1973
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1. In deroga alle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 2141/70 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, gli Stati membri della Comunità sono autorizzati a limitare fino al 31 dicembre 1982 l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, situate entro un limite di sei miglia marine calcolate a partire dalle linee di base dello Stato membro rivierasco, alle navi da pesca la cui attività è tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca; tuttavia le navi da pesca delle altre regioni della Danimarca possono continuare a esercitare la loro attività nelle acque della Groenlandia al più tardi sino al 31 dicembre 1977.
Gli Stati membri, se fanno ricorso a tale deroga, non possono disciplinare la pesca in dette acque in maniera meno restrittiva di quella effettivamente applicata al momento dell'adesione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell' non pregiudicano i diritti particolari di pesca che ciascuno degli Stati membri originari o dei nuovi Stati membri poteva vantare alla data del 31 gennaio 1971 nei confronti di uno o più altri Stati membri; gli Stati membri possono valersi di tali diritti fintantochè il regime di deroga resta in vigore nelle zone in questione. Tuttavia per quanto concerne le acque della Groenlandia i diritti particolari spirano alle date per essi previste.
3. Qualora uno Stato membro portasse i suoi limiti di pesca in determinate zone a dodici miglia marine, l'esercizio della pesca esistente al di qua delle dodici miglia deve essere continuato in modo che non si verifichi un regresso in materia rispetto alla situazione esistente al 31 gennaio 1971.
4. Per permettere nella Comunità l'instaurazione di un equilibrio globale soddisfacente in materia di esercizio della pesca durante il periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono non fare integralmente uso delle possibilità offerte dalle disposizioni del primo comma del paragrafo 1 in talune zone delle acque marittime soggette alla loro sovranità o giurisdizione.
Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure che adottano a tal fine; in base ad una relazione di quest'ultima il Consiglio esamina la situazione e rivolge eventualmente raccomandazioni agli Stati membri.
Storico versioni
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