Atto›Capo 2
Art. 112
In vigore dal 13 gen 1973
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1. I prodotti importati nel Regno Unito fino alle date di cui all', originari dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all', paragrafo 3, non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato, ai sensi dell' del trattato CEE, qualora siano riesportati verso un altro nuovo Stato membro o verso la Comunità nella sua composizione originaria.
2. I prodotti originari degli Stati associati di cui all', paragrafo 1, importati nella Comunità nella sua composizione originaria durante lo stesso periodo non possono esservi considerati in libera pratica ai sensi dell' del trattato CEE, qualora siano riesportati verso i nuovi Stati membri.
3. La Commissione può apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se non esiste alcun rischio di deviazione di traffico e in particolare in caso di disparità minime nei regimi delle importazioni.
Storico versioni
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