Atto›Capo 2
Art. 115
In vigore dal 13 gen 1973
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1. Gli articoli da 109 a 114 s'applicano fino al 31 gennaio 1975.
2. Tuttavia le importazioni originarie dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all', paragrafo 3, che prima di tale data avranno disciplinato le loro relazioni con la Comunità su di una base diversa da quella dell'associazione sono sottoposte nei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del loro accordo con la Comunità e per i settori da questo non coperti, al regime paesi terzi che è loro applicabile tenuto conto delle disposizioni transitorie del presente atto.
3. In caso di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all', secondo comma, della Convenzione di associazione tra la Comunità europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 luglio 1969, o all', secondo comma, dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, del 24 settembre 1969, e per la durata di dette disposizioni transitorie, il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione della Commissione, può decidere di riportare la data di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-115