AttoTitolo V

Art. 120

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. I nuovi Stati membri possono differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 121 a 126, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell' del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell' del trattato CEE. 2. Fra i nuovi Stati membri e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalità d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione può essere differita a norma delle disposizioni che seguono.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-120

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Art. 120 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo