AttoTitolo V

Art. 124

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. Il Regno Unito può differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito; b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale: - trasferimenti di capitali appartenenti ai residenti nel Regno Unito che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; - donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione; c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all' ed effettuate da residenti nel Regno Unito. 2. Il Regno Unito procederà, a partire dall'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-124

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