Atto›Titolo V
Art. 121
In vigore dal 13 gen 1973
.
1. La Danimarca può differire:
a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di obbligazioni stilate in corone danesi e trattate in borsa in Danimarca, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;
b) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di residenti in Danimarca, di titoli stranieri trattati in borsa e quella dei riacquisti dall'estero di titoli danesi trattati in borsa e stilati interamente o parzialmente in valuta estera, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli.
2. La Danimarca procederà, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-121