AttoTitolo V

Art. 123

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. La Norvegia può differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione delle importazioni di capitali destinate ad investimenti diretti, sotto forma di prestiti a lungo termine, in imprese già stabilite in Norvegia; b) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione dei crediti commerciali fino a cinque anni, allorchè il finanziatore straniero è un istituto finanziario; c) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di azioni stilate in corone norvegesi e trattate in borsa in Norvegia, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli; d) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni effettuate da residenti in Norvegia su titoli stranieri trattati in borsa, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli. 2. La Norvegia, nell'accordare, dopo l'adesione, autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), eviterà discriminazioni tra imprese norvegesi, siano o meno sotto il controllo di imprese di altri Stati membri. 3. Per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Norvegia procurerà di ricorrere a strumenti di politica economica compatibili con la regolamentazione comunitaria piuttosto che a restrizioni di cambio. 4. La Norvegia, riconoscendo l'opportunità di procedere, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-123

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo