Atto›Titolo V
Art. 123
In vigore dal 13 gen 1973
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1. La Norvegia può differire:
a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione delle importazioni di capitali destinate ad investimenti diretti, sotto forma di prestiti a lungo termine, in imprese già stabilite in Norvegia;
b) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione dei crediti commerciali fino a cinque anni, allorchè il finanziatore straniero è un istituto finanziario;
c) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di azioni stilate in corone norvegesi e trattate in borsa in Norvegia, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;
d) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni effettuate da residenti in Norvegia su titoli stranieri trattati in borsa, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli.
2. La Norvegia, nell'accordare, dopo l'adesione, autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), eviterà discriminazioni tra imprese norvegesi, siano o meno sotto il controllo di imprese di altri Stati membri.
3. Per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Norvegia procurerà di ricorrere a strumenti di politica economica compatibili con la regolamentazione comunitaria piuttosto che a restrizioni di cambio.
4. La Norvegia, riconoscendo l'opportunità di procedere, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine.
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